Campagna dichiarazione, accertamento ed ispezioni - Quadriennio 2008-2011 - Modifiche di cui al D.M. 26/06/2009 e alla Legge 23/07/2009, n. 99 
Campagna dichiarazioni, accertamento ed ispezioni. - Quadriennio 2008-2011 AVVISO Visto l’art.7 comma 3 del D.M. 26/06/2009. Ministero dello Sviluppo Economico – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. (G.U. 10/07/2009 n. 158); Visto l’art. 35 della Legge 23/07/2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (G.U. 31/07/2009 n. 176) SI INFORMA CHE 1) Per le caldaie installate a partire dall’08/10/2005 il rendimento di combustione da rilevare nel corso dei controlli, deve risultare non inferiore ai valori limiti riportati di seguito: (90+2 log Pn) – 1 per caldaie a condensazione; (88+2 log Pn) – 1 per tutti gli altri tipi di caldaie; 2) Gli impianti tecnologici idrico sanitari (scaldacqua unifamiliari), a partire dal 15/08/2009 (entrata in vigore della Legge n. 99/2009) non rientrano più tra gli impianti tecnologici assimilati ad impianti termici e pertanto non saranno soggetti al controllo da parte di questo Ente.
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